I consigli degli enti locali con più di 5mila abitanti hanno tempo fino a oggi, 30 settembre, per approvare la situazione economica e patrimoniale consolidata riferita al 31 dicembre 2018, comprendente i bilanci degli organismi, enti strumentali, società controllate e partecipate dell' ente, rientranti nel perimetro di consolidamento deliberato dalla giunta.
Da domani la mancata approvazione bloccherà fino all' adempimento le assunzioni di personale a qualsiasi titolo. È vietato anche stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi (articolo 9, comma 1-quinquies del Dl 113/2016). Il bilancio consolidato riferito al 2018 è redatto nel rispetto totale del principio contabile 4/4, che prevedeva semplificazioni fino al 2017.
Per la redazione del consolidato è fondamentale per gli enti aver trasmesso le direttive ai propri soggetti partecipati e controllati. Queste possono essere ampliate rispetto a quanto previsto dal principio contabile, per chiedere ad esempio le partite infragruppo fondamentali per la redazione del bilancio. Le direttive e gli eventuali solleciti limitano la responsabilità degli enti capogruppo in caso di mancato adempimento totale o parziale degli enti/società, consentendo così di "giustificare" le modalità individuate dall' ente per colmare le conseguenti lacune.
Dopo l' approvazione in consiglio, gli enti devono inviare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche il bilancio consolidato (in formato Xbrl), la relazione sulla gestione consolidata, comprensiva di nota integrativa, e la relazione dell' organo di revisione (in formato Pdf). Il termine per è il 30 ottobre, cioè 30 giorni dalla scadenza di legge per l' approvazione del documento. È sanzionato con il divieto di assumere anche il ritardo dell' ente nell' invio del documento alla Bdap.
Dopo l' approvazione c' è l' obbligo di pubblicazione del consolidato sul sito internet dell' ente. Da quest' anno una novità in materia di consolidato è infine il questionario, che i revisori dovranno inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (delibera 18/2019 della sezione Autonomie). Gli enti soggetti all' obbligo di redigere il bilancio consolidato, che non posseggono enti o società controllate o partecipate da consolidare, devono dichiarare questa condizione nella delibera di approvazione del rendiconto, con la specifica che non approvano il bilancio consolidato riferito all' esercizio 2018.
Questa delibera deve essere inviata alla Bdap per evitare di essere considerati inadempimenti e di essa va data evidenza distinta rispetto al rendiconto, secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti. Il bilancio consolidato è invece facoltativo per gli enti con meno di 5mila abitanti, anche se per l' anno 2018 hanno tenuto la contabilità economico-patrimoniale. L' articolo 233-bis, comma 3 del Tuel, dopo le modifiche della legge 145/2018, prevede infatti la possibilità per i piccoli enti di non predisporre il bilancio consolidato. Questa facoltà va però esplicitata in una delibera dell' ente, che va inviata alla Bdap.
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